Art. 9.

      1. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - (Risarcimento dei danni derivanti dal reato di diffamazione con il mezzo della stampa o per via telematica). - 1. Per la liquidazione dei danni non patrimoniali derivanti dal reato di diffamazione con il mezzo della stampa o per via telematica, nel caso in cui non sia stata pubblicata la rettifica richiesta dall'interessato o nel caso di cui al quarto comma dell'articolo 596-bis del codice penale, il giudice tiene conto della gravità dell'offesa e della diffusione della notizia.
      2. L'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale non può superare la somma di 25.800 euro.
      3. Non è responsabile chi cagiona il danno quando sussistono le cause di non punibilità previste dall'articolo 596-bis del codice penale.
      4. È comunque fatto salvo il diritto della persona offesa di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali maturati prima del verificarsi della pubblicazione o della diffusione della rettifica o della smentita.
      5. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare formulando la richiesta di rettifica».